Art. 4.
(Credito d'imposta per film di cortometraggio e mediometraggio).

      1. Ai registi di età non superiore a 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, corredata della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della commissione competente, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.